Sono istituiti a favore degli operai particolari
benefici connessi alla Anzianità Professionale Edile.
A seguito versamento del contributo da parte delle Imprese, computato
sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate e sul trattamento economico per le
festività, all’operaio che in un biennio abbia maturato
l’A.P.E.,
anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili
corrispondono, nell’anno successivo - ciascuna per la propria
competenza
- la prestazione prevista.
L’operaio matura l’A.P.E. quando in ciascun biennio possa far valere
almeno 2.100 ore computando: ore di lavoro ordinarie prestate, ore di
assenza per malattia indennizzate dall’INPS ed ore di assenza per
infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL.
La prestazione è stabilita secondo importi crescenti, in
relazione al numero degli anni in cui l’operaio abbia percepito la
prestazione medesima e viene calcolata moltiplicando gli importi della
tabella contrattuale, per il numero di ore di lavoro ordinario
effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa
Edile per il secondo anno del biennio di riferimento.
L’erogazione degli assegni è effettuata dalla Cassa Edile in
occasione del 1° maggio.
Gli importi orari delle prestazioni per l'anzianità
professionale edile ordinaria da valere per le erogazioni di maggio
2010
sono i seguenti:

Si ricorda che, qualora si fosse versato in Casse Edili diverse,
occorre presentare domanda per il ricongiungimento.
Le erogazioni di importi a titolo di
Anzianità Professionale Edile sono soggette a ritenuta Irpef in
base al Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314 (aliquota minima prevista
dalle normative vigenti).
Nel caso di morte o di invalidità
permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno
una
volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito per
l’ottenimento dell’A.P.E. e per i quali nel biennio precedente l’evento
siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti
relativi
a Gratifica Natalizia e Ferie, è erogata dalla Cassa Edile su
richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300
volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita dal minimo
di paga base, indennità di contingenza, indennità
territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti
all’operaio stesso al momento dell’evento.