Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla Anzianità Professionale Edile.

A seguito versamento del contributo da parte delle Imprese, computato sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività, all’operaio che in un biennio abbia maturato l’A.P.E., anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono, nell’anno successivo - ciascuna per la propria competenza - la prestazione prevista.
L’operaio matura l’A.P.E. quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando:
ore di lavoro ordinarie prestate, ore di assenza per malattia indennizzate dall’INPS ed ore di assenza per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL.


La prestazione è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni in cui l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e viene calcolata moltiplicando gli importi della tabella contrattuale, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di riferimento.


L’erogazione degli assegni è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

Gli importi orari delle prestazioni per l''anzianità professionale edile ordinaria da valere per le erogazioni di maggio 2020 (riferito all'anno 2019) sono i seguenti:
                       

 

 
Le erogazioni di importi a titolo di Anzianità Professionale Edile sono soggette a ritenuta Irpef in base al Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314 (aliquota minima prevista dalle normative vigenti).


Nel caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito per l’ottenimento dell’A.P.E. e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti relativi a Gratifica Natalizia e Ferie, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita dal minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.