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A seguito Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n. 314 in vigore dal 1º gennaio 1998 la Cassa Edile, in quanto sostituto di imposta per le erogazioni di somme effettuate a favore dei lavoratori iscritti, è tenuta ad operare all’atto del pagamento una ritenuta fiscale (aliquota minima in base alle normative vigenti) quale acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dovuta dai lavoratori  beneficiari.

Per questo motivo, la Cassa Edile certifica al lavoratore beneficiario delle erogazioni sia i redditi erogati che le trattenute effettuate su tali somme. Tale certificazione denominata C.U. , riepilogativa di tutte le erogazioni dell’anno solare precedente, viene inviata dalla Cassa Edile a scadenza di legge e deve essere utilizzata dal lavoratore in fase di dichiarazione dei redditi per un eventuale conguaglio di imposta.