Previdenza complementare (PREVEDI)
In attuazione dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro CCNL edili industria e CCNL edili
artigianato, nonché del protocollo del 9 aprile 2001 modificato
dal protocollo del 3 ottobre 2001, è stato costituito il Fondo
Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed
Artigiane Edili ed Affini denominato PREVEDI. Secondo quanto previsto
dal Decreto legislativo 21 Aprile 1993 n.124 e successive modificazioni
ed integrazioni, il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi
diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio
pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato
livello di copertura previdenziale. Il Fondo non ha fini di lucro ed
opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di
gestione finanziaria a capitalizzazione in regime di contribuzione
definita.
Sono destinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri
assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in
contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di
prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un
periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i
menzionati contratti collettivi nazionali di lavoro.
I contributi al Fondo PREVEDI sono così ripartiti:
- 1% della retribuzione a carico dell’Impresa;
- 1% della retribuzione a carico del lavoratore;
- 18% dell’accantonamento T.F.R. per i lavoratori di prima occupazione
anteriore al 28/04/1993;
- 100% dell’accantonamento T.F.R. per i lavoratori di prima occupazione
successiva al 28/04/1993;
- eventuali versamenti volontari del lavoratore.
Per il lavoratore è prevista la deducibilità fiscale del
contributo, che si realizza attraverso la riduzione dell’Irpef pari
all’aliquota marginale di riferimento del reddito con il limite massimo
di Euro 5.164 fino al 12% del reddito o al doppio del T.F.R. versato.
Per l’Impresa, la contribuzione del 1% a suo carico è gravata
del solo contributo di solidarietà del 10% ed è un costo
fiscalmente detraibile. Il T.F.R. versato al Fondo per conto del
lavoratore non viene tassato per tutto il periodo di permanenza nel
Fondo stesso.
Al pensionamento, il lavoratore che ha aderito al Fondo ha diritto a
percepire una rendita vitalizia (reversibile, a richiesta) a valere
sull’intero ammontare dell’accantonato, oppure a ritirare parte del
montante accumulato (per un massimo del 50%) e chiedere, per la parte
rimanente, una rendita vitalizia.
Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno otto anni può
richiedere un’anticipazione su quanto accantonato per spese mediche
straordinarie oppure ai fini dell’acquisto della prima casa per
sé o per i figli oppure per la ristrutturazione della prima casa
di abitazione.
Permane il diritto, a determinate condizioni, di trasferire la propria
posizione individuale presso altro Fondo Pensione o forma pensionistica
individuale, nonché il diritto a riscattare l’intero montante
maturato presso il Fondo nel caso di perdita dei requisiti di
partecipazione.
Per aderire a PREVEDI i lavoratori possono rivolgersi alla Cassa Edile,
alle organizzazioni che hanno promosso il Fondo (firmatarie dei
menzionati CCNL), all’Azienda o alla sede di PREVEDI.
Per ulteriori informazioni e modulistica di adesione, consultare,
inoltre, il sito www.prevedi.it.
Pagina Principale