Per le imprese iscritte alla Cassa Edile si porta
a conoscenza che, in conformità ai chiarimenti da parte della
Commissione Paritetica per le Casse Edili, la quota a carico
del lavoratore (1,23%) del contributo istituzionale (3,61%) versato
alla
Cassa Edile ai sensi dell’art. 36, lett.a) del C.C.N.L. 18 giugno 2008
(calcolato sull'imponibile contributivo previdenziale) non
è
soggetta a ritenuta fiscale, mentre la quota a carico del datore
di lavoro (5/6), solamente per la parte della contribuzione
destinata a finanziare assistenze a carattere non sanitario
(assicurazione extra professionale, assegni funerari, colonie, borse di
studio), è soggetta a ritenuta
fiscale.
La Cassa Edile di Asti ha stimato l’incidenza percentuale delle
prestazioni non sanitarie, erogate nel 2009, sul monte salari dello
stesso periodo, nella misura dello 0,48%. Le Imprese pertanto, in fase
di determinazione del reddito complessivo da considerare in fase di
conguaglio fiscale (ai sensi dell’art. 48 del T.U.I.R.), dovranno
verificare la corretta applicazione della suddetta quota da
assoggettare
a ritenuta fiscale. La stessa quota dello 0,48% va applicata (salvo
conguaglio a fine anno) anche per l’anno 2010.