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Accordo Parti Sociali Nazionali del 10 settembre 2020 - Congruità

 

 

 

 

Risposte alle domande frequenti sulla congruità (2013)

 

•    Da quando parte la verifica di congruità della manodopera nei cantieri?
La verifica di congruità della manodopera nei cantieri è iniziata in via sperimentale dal 1/4/2013 e terminerà il 30/9/2013, interesserà tutti i lavori pubblici indipendentemente dall’importo dell’opera aggiudicata iniziati dal 1/1/2013 e solo i lavori privati con importo dell’opera aggiudicata pari o superiore a 100.000  70.000,00 euro iniziati dal 1/1/2013.


•    Da quando il controllo della congruità del costo della manodopera sarà requisito per il rilascio del DURC regolare?
Per tutti i cantieri che inizieranno dal 1/10/2013 soggetti alla verifica di congruità.


•    Come vanno dichiarati nella denuncia MUT i cantieri privati non soggetti alla verifica di congruità?
Per i cantieri privati inferiori ai 100.000 70.000,00  euro del valore aggiudicato, i dati vanno imputati cumulativamente sul cantiere GENERICO che ogni impresa ha a disposizione e per il quale non è richiesto sapere alcun dato identificativo.


•    Se l''impresa principale (appaltatore) non ha ancora creato il cantiere, per il subappaltatore è possibile comunque avanzare il MUT?
Nell’eventualità che l’impresa principale (appaltatore) non avesse ancora caricato il cantiere o non fosse disponibile/reperibile il codice univoco cantiere, l’impresa subappaltatrice può creare un nuovo cantiere compilando i campi obbligatori richiesti dalla procedura, la quale, provvederà a verificare se nel data base nazionale esiste già un cantiere con gli stessi dati identificativi.


•    Cosa s’intende per "importo lavori opera" ?
Nel campo "importo lavori opera", va indicato l’ammontare del valore dell’opera aggiudicata, comprensivo eventualmente anche degli importi non strettamente edili.


•    Cosa s’intende per "importo lavori edili" ?
Nel campo "importo lavori edili" va indicato il solo ammontare del valore dei lavori edili (pertanto un di cui del campo "importo lavori opera"). Tale importo sarà utilizzato ai fini del controllo di congruità della manodopera nel cantiere.


•    Nell''importo dei lavori edili, devono essere ricompresi anche i costi del materiale?
Nell’importo dei lavori edili, deve essere incluso anche il costo dei materiali. Questo valore, essendo successivamente rapportato alle % di incidenza della manodopera per tipologia di lavoro, sarà correttamente riconteggiato e "nettato" dalla procedura e confrontato con la retribuzione denunciata tramite i MUT.


•    L’importo valore opera e lavori edili da indicare, si intende totale o mensile relativo al MUT che si sta compilando?
L’importo del valore opera e dei lavori edili, è sempre quello totale di tutto l’appalto per le imprese principali appaltatrici, e del solo lavoro edile affidato per le imprese subappaltatrici.

•    L’impresa subappaltatrice, deve conoscere l’importo lavori opera?
Per l’impresa subappaltatrice non è richiesto indicare l’importo lavori opera, ma l’importo lavori edili che ha preso in subappalto, indicando per questi la data presunta di fine lavori.

•       Un cantiere privato supera l’importo di euro 100.000  70.000,00  durante i lavori.

Si consiglia di inserire comunque tutti quei cantieri che potrebbero superare la soglia prevista, anche se di importo inferiore all’avvio, così da potere assegnare la manodopera utilizzata durante lo svolgimento del cantiere. Dal momento che la verifica di congruità viene eseguita sempre alla conclusione del cantiere, questa sarà effettuata solo se al termine l’importo supera la soglia prevista, in caso contrario non sarà effettuata.
In alternativa è possibile inserire il cantiere al momento del superamento della soglia di euro 100.000, assegnando quindi gli importi di manodopera nei mesi precedenti prelevandoli dal “CANTIERE GENERICO”. L’operatività consigliata è comunque la prima.

     Il cantiere ha una categoria prevalente di tipo OS, oppure ha una categoria prevalente non compresa nell’elenco proposto (es. spalatura neve, spar-gimento sale, ecc.).

Selezionare la categoria di lavorazione più simile, se possibile, indicando nelle annotazioni della procedura di inserimento le peculiarità del cantiere. In caso il cantiere non sia riconducibile a nessuna categoria di lavorazione, indicare “OG1 - NUOVA EDILIZIA CIVILE COMPRESI IMPIANTI E FORNITURE” e indicare nelle annotazioni le caratteristiche del cantiere.
Tali annotazioni saranno tenute in considerazione dagli incaricati alla verifica di congruità.


•    E’ possibile per un''impresa subappaltatrice avere a sua volta dei subappaltori?
Dalla normativa Artt. 118 D.Lgs. 163/2006 – artt. 72, 4°comma, 74 e 741, comma 2, D.P.R. 554/1999, risulterebbe che è possibile il subappalto a cascata solo per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. A tal fine la procedura permette il carico di subappalti anche per i lavori presi in subappalto.


•    Le ore di lavoro del personale dipendente impiegato/quadro, sono da indicare nei cantieri dell’impresa?
Le ore di lavoro del personale dipendente impiegato/quadro, non sono mai da dichiarare. Per questa tipologia di dipendenti, il MUT è da compilare solo nelle voci che interessano l’eventuale adesione, e di conseguenza relativa contribuzione previdenziale complementare, al Fondo  PREVEDI.


•    L''importo dei lavori edili da indicare sul MUT da parte dell''impresa principale appaltatrice, è quello totale o quello al netto dei lavori affidati ad eventuali imprese subappaltatrici ?
L’importo da indicare sul MUT relativo al valore dell’opera e dei lavori edili è quello totale al lordo dei lavori eventualmente dati in subappalto. L’impresa appaltatrice quando andrà a compilare le voci del MUT relative alle imprese subappaltatrici, indicherà gli importi dei lavori a queste affidati.


•    Quali sono i lavoratori non dipendenti da indicare nel MUT?
I lavoratori non dipendenti sono i titolari dell’impresa che sta compilando il MUT, i soci o collaboratori, ma anche altri titolari di partita IVA, senza dipendenti (se avessero dei dipendenti sarebbero delle imprese subappaltatrici e non lavoratori non dipendenti) che svolgono attività edile nel cantiere, assimilabile al lavoro dipendente con un massimo di 173 ore dichiarate nel mese. Per questo motivo sono esclusi i titolari di partita IVA inquadrati come professionisti e non come impresa.


•    L’anagrafica relativa ai lavoratori non dipendenti, richiede l’inserimento del cognome e nome di chi ha lavorato (socio o titolare d’impresa), o la ragione sociale dell’impresa (società o impresa individuale)?
L’anagrafica dei lavoratori non dipendenti, richiede l’inserimento del cognome e nome del lavoratore (non operaio) presente nel cantiere ed il suo codice fiscale, sia esso socio o unico titolare dell’impresa.


•    Nella denuncia MUT, la scheda “lavoratore non dipendente” deve essere compilata per i soci di qualsiasi tipo di società?
I soci di qualsiasi tipo di società, così come l’unico titolare d’impresa, se hanno svolto attività di lavoro edile equiparabile al lavoro dipendente, sono da inserire nell’anagrafica “lavoratori non dipendenti” con un massimo di 173 ore dichiarate nel mese.


•    Le ore di lavoro del personale tecnico che svolge opera gestionale (impiegati/assistenti/tecnici) devono essere imputate?
Devono essere imputati al cantiere, come lavoratori non dipendenti, solo i soggetti che contribuiscono al lavoro nel cantiere, assimilabile a quello degli operai, ma non sono dipendenti di nessuna impresa.


•    Quando i lavori riguardano manutenzioni, che si svolgono in più comuni, come ci si deve comportare con il carico del/dei cantieri?
Se il contratto di manutenzione è unico, si compilerà un solo cantiere anche se i lavori possono svolgersi in più comuni.